Art. 176 Collaudi e ispezioni 1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'. 2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, e' necessario nei seguenti casi: a) attivazione della stazione radioelettrica; b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori; c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso; d) richiesta della societa' di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa. 3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. 4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorita' marittima portuale dalla societa' che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3. 5. Il Ministro delle comunicazioni ha facolta', con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali. 6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto. 7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, puo' affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.
Nota all'art. 176: - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201.