Art. 176 
                        Collaudi e ispezioni 

 
    1. Il Ministero  effettua,  a  mezzo  di  propri  funzionari,  la
sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: 
    a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di  corrispondenza
pubblica; 
    b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi; 
    c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'. 
    2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente
in materia, e' necessario nei seguenti casi: 
    a) attivazione della stazione radioelettrica; 
    b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati  radioelettrici
obbligatori; 
    c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso; 
    d) richiesta della societa' di gestione, di cui all'articolo 183,
comma 2, in caso di cambio della stessa. 
    3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un  funzionario  del
Ministero, sia per il servizio di  sicurezza  che  di  corrispondenza
pubblica. 
    4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere  richiesti
all'autorita' marittima  portuale  dalla  societa'  che  gestisce  il
servizio  radioelettrico  a  norma  dell'articolo  183,  comma  2,  o
dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei  casi  di
cui all'articolo 183, comma 3. 
    5. Il Ministro  delle  comunicazioni  ha  facolta',  con  proprio
decreto motivato, di esonerare  dall'obbligo  del  collaudo  e  della
ispezione ordinaria categorie di navi per  le  quali  non  sia  fatto
obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali. 
    6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere
effettuati tutti gli accertamenti e le indagini  ritenuti  necessari,
anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del  titolo
di qualificazione da parte del personale addetto. 
    7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente,  puo'  affidare  i
compiti d'ispezione e controllo agli organismi  riconosciuti  che  ne
facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto  1998,  n.
314, con eccezione delle navi da carico. 
 
          Nota all'art. 176: 
              -  Il  decreto  legislativo  3  agosto  1998,  n.  314,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  94/57/CE,  relativa
          alle disposizioni ed alle norme comuni per gli  organi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime, e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica  la
          direttiva 94/57/CE» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          29 agosto 1998, n. 201.