Art. 117. 
 
                      Separazione patrimoniale 
 
  1. I  premi  pagati  all'intermediario  e  le  somme  destinate  ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se
regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un  conto
separato,  del  quale  puo'  essere  titolare  anche  l'intermediario
espressamente in tale qualita', e  che  costituiscono  un  patrimonio
autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. 
  2.  Sul  conto  separato  non  sono  ammesse  azioni,  sequestri  o
pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati  e  dalle
imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da  parte  dei  loro
creditori ma nei limiti  della  somma  rispettivamente  spettante  al
singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione. 
  3. Sul  conto  separato  non  operano  le  compensazioni  legale  e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione  convenzionale
rispetto  ai  crediti   vantati   dal   depositario   nei   confronti
dell'intermediario.