Art. 118. 
 
Adempimento delle  obbligazioni  pecuniarie  attraverso  intermediari
                            assicurativi 
 
  1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario
o  ai  suoi  collaboratori  si  considera   effettuato   direttamente
all'impresa  di  assicurazione.  Salvo  prova  contraria   a   carico
dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed
agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative  si  considerano
effettivamente percepite dall'avente diritto  solo  col  rilascio  di
quietanza scritta. 
  2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  nei  confronti
dell'intermediario  iscritto  nella  sezione  del  registro  di   cui
all'articolo  109,  comma  2,  lettera  b),  esclusivamente  se  tali
attivita' sono espressamente previste dall'accordo  sottoscritto  con
l'impresa. A tal fine l'intermediario e'  tenuto  a  darne  specifica
comunicazione    al     cliente     nell'ambito     dell'informazione
precontrattuale di cui all'articolo 120. 
  3. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  nei  confronti
dell'intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro   di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettera b),  anche  nel  caso  di  polizza
assunta in coassicurazione  ed  ha  effetto  nei  confronti  di  ogni
impresa coassicuratrice se le attivita' previste  dal  comma  1  sono
incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. 
  4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la  comunicazione
non veritiera e' punita con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
prevista dall'articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai
sensi dell'articolo 329.