Art. 119. 
 
            Doveri e responsabilita' verso gli assicurati 
 
  1. L'impresa di assicurazione per  conto  della  quale  agiscono  i
produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato
dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita'
accertata in sede penale. 
  2. L'impresa di assicurazione, o  un  intermediario  iscritto  alla
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera  a)  o
b),   risponde   in   solido   dei   danni   arrecati    dall'operato
dell'intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro   di   cui
all'articolo 109, comma 2,  lettera  d),  cui  abbia  dato  incarico,
compresi quelli provocati dai  soggetti  iscritti  alla  sezione  del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se  tali
danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in  sede  penale.
Possono  essere  distribuiti  attraverso  gli  intermediari  di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  d),  salvo  iscrizione  ad  altra
sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali
accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse  alla
libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili  dal  soggetto
incaricato della distribuzione. 
  3. L'intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere  a),  b)  o  d),  e'  responsabile
dell'attivita' di intermediazione assicurativa  svolta  dai  soggetti
iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e).