Art. 121. Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza 1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: a) l'identita' dell'intermediario e il fine della chiamata; b) l'identita' della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo; c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto; d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovra' corrispondere. 2. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Puo' essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l'informazione e' fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto. 3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.