Art. 121. 
 
     Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza 
 
  1. In caso di vendita a distanza,  l'intermediario  rende  note  al
contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: 
    a) l'identita' dell'intermediario e il fine della chiamata; 
    b) l'identita' della persona in contatto con il contraente ed  il
suo rapporto con l'intermediario assicurativo; 
    c) una descrizione delle principali caratteristiche del  servizio
o prodotto offerto; 
    d) il prezzo totale,  comprese  le  imposte,  che  il  contraente
dovra' corrispondere. 
  2. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della
conclusione del  contratto  di  assicurazione.  Puo'  essere  fornita
verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia  necessaria
una copertura immediata del rischio. In tali casi  l'informazione  e'
fornita su un  supporto  durevole  subito  dopo  la  conclusione  del
contratto. 
  3.   L'ISVAP,   con   regolamento,   determina   le    informazioni
sull'intermediario e sulle caratteristiche del  contratto,  che  sono
comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel  rispetto
di quanto previsto ai commi 1 e 2.