Art. 268.
               Classificazione degli agenti biologici

  1.  Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi
a seconda del rischio di infezione:
    a) agente  biologico  del  gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilita' di causare malattie in soggetti umani;
    b) agente  biologico  del  gruppo  2:  un agente che puo' causare
malattie   in   soggetti   umani   e  costituire  un  rischio  per  i
lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella comunita'; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
    c) agente  biologico  del  gruppo  3:  un agente che puo' causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
    d) agente  biologico  del  gruppo 4: un agente biologico che puo'
provocare  malattie  gravi  in  soggetti umani e costituisce un serio
rischio  per  i  lavoratori  e  puo' presentare un elevato rischio di
propagazione   nella  comunita';  non  sono  disponibili,  di  norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
  2.  Nel  caso  in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non  puo'  essere  attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due
gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu'
elevato tra le due possibilita'.
  3.   L'allegato   XLVI  riporta  l'elenco  degli  agenti  biologici
classificati nei gruppi 2, 3 e 4.