Art. 270.
Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attivita', un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della salute.
2. La richiesta di autorizzazione e' corredata da:
a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione e' rilasciata dai competenti uffici del
Ministero della salute sentito il parere dell'Istituto superiore di
sanita'. Essa ha la durata di 5 anni ed e' rinnovabile.
L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente
biologico del gruppo 4 utilizzato, nonche' di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il
Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli
agenti biologici del gruppo 4 dei quali e' stata comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.