Art. 363 Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione 1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383. 2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilita', nonche' l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, e' disposta con determinazione del Comandante generale con facolta' di delega. 3. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all'Agenzia del demanio.