Art. 363 
 
Assegnazione  degli  alloggi  di  servizio   gratuiti   e   decadenza
                          dall'assegnazione 
 
1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di  cui
alla lettera  a),  del  comma  1,  dell'articolo  362  sono  indicati
nell'allegato A di cui all'articolo 383. 
2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai  titolari  degli
incarichi, al  fine  di  assicurare  la  loro  costante  e  immediata
disponibilita', nonche' l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle
caserme, e' disposta con determinazione del Comandante  generale  con
facolta' di delega. 
3. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa  decadere  dal
diritto all'alloggio di  servizio  assegnato  e  del  fatto  va  data
notizia all'Agenzia del demanio.