Art. 364 
 
        Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione 
 
1. Gli alloggi di servizio in  temporanea  concessione  di  cui  alla
lettera b),  del  comma  1,  dell'articolo  362  sono  ripartiti  con
determinazione   del   Comandante   generale   tra   gli   ufficiali,
sottufficiali, appuntati e carabinieri.