Art. 365 
 
                       Assegnazioni temporanee 
 
1. L'alloggio di servizio gratuito, non occupato dal  titolare  della
carica, puo'  essere  assegnato  temporaneamente  ad  altro  militare
indicato  nell'allegato   A   di   cui   all'articolo   383,   previa
autorizzazione del Comando generale. 
2. Esso deve essere rilasciato a richiesta  dell'amministrazione  con
le modalita' indicate dall'articolo 368 in deroga a  qualsiasi  altra
disposizione ed entro il termine di venti giorni. 
3. A  motivata  richiesta  dell'interessato  e  solo  per  comprovate
esigenze, il Comandante generale puo' concedere una ulteriore proroga
fino a tre mesi.