Art. 368 
 
                       Recupero degli alloggi 
 
1. Nel caso che l'utente non lasci l'alloggio  di  servizio  gratuito
connesso all'incarico nei termini  prescritti,  il  Comando  generale
dell'Arma per gli ufficiali sino al grado di colonnello compreso e  i
competenti comandi di corpo per gli altri  militari  devono  emettere
formale  ordinanza  di  recupero  coatto,  indicando   la   data   di
esecuzione, che non puo' superare  il  termine  massimo  di  sessanta
giorni. 
2.  Il  recupero  coatto  e'  eseguito  da  un  ufficiale  superiore,
assistito da altro personale  dell'Arma  e  da  un  medico  militare,
appositamente designati, e ha luogo anche  in  caso  di  pendenza  di
ricorsi amministrativi o giurisdizionali. 
3. Se l'alloggio da recuperare e'  chiuso  o  l'utente  non  consente
l'ingresso, si  procede  all'accesso  forzoso  a  termine  di  legge,
compilando  l'inventario  particolareggiato   di   quanto   in   esso
rinvenuto. 
4. Le operazioni di imballaggio, di facchinaggio, di trasporto  e  di
deposito sono affidate a ditta civile e le  relative  mese,  comprese
quelle  di  assicurazione  delle  masserizie,  sono  poste  a  carico
dell'utente  e  recuperate  dall'amministrazione  secondo  le   leggi
vigenti. 
5. All'atto della perdita del titolo in  forza  del  quale  ha  avuto
luogo l'assegnazione, il  comando  competente  ne  da'  comunicazione
all'Agenzia del demanio, per i provvedimenti di competenza.