Art. 191. 
 
  Il Comitato e' composto: 
  a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare; 
  b) dei vice presidenti delle Corporazioni delle professioni e delle
arti, dello spettacolo e della carta e stampa; 
  c) di un rappresentante del P.N.F.; 
  d)  di  un  rappresentante  dei  Ministeri  degli  affari   esteri,
dell'Africa Italiana, di grazia e  giustizia,  delle  finanze,  delle
corporazioni e di due rappresentanti  del  Ministero  dell'educazione
nazionale; 
  e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per
la stampa  italiana,  dell'ispettore  per  la  radiodiffusione  e  la
televisione  del  Ministero  della  cultura  popolare,  e  del   capo
dell'Ufficio della proprieta' letteraria, scientifica ed artistica; 
  f)  dei  presidenti  delle  Confederazioni  dei  professionisti  ed
artisti e degli industriali, e di  tre  rappresentanti  per  ciascuna
delle Confederazioni suddette particolarmente competenti  in  materia
di  diritto  di  autore,   nonche'   di   un   rappresentante   della
Confederazione  dei  lavoratori   dell'industria,   designato   dalla
Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo; 
  g) del presidente dell'Ente italiano per il diritto di autore; 
  h) di tre esperti in materia di diritto  di  autore  designati  dal
Ministro per la cultura popolare. 
 
  I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la
cultura popolare e durano in carica un quadriennio.