Art. 193. Il Comitato puo' essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del Comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente. Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del Comitato, puo' invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.