Art. 193. 
 
  Il Comitato puo' essere convocato: a) in adunanza generale;  b)  in
commissioni speciali. 
 
  Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del  Comitato.  Le
commissioni speciali sono costituite per  lo  studio  di  determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente. 
 
  Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del
Comitato, puo' invitare  alle  riunioni  anche  persone  estranee  al
Comitato, particolarmente competenti nelle  questioni  da  esaminare,
senza diritto a voto.