Art. 209.
                      (Comitato amministrativo)

  Le funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore
di  Sanita' sono esercitate dal Comitato amministrativo composto come
segue:
    dall'Alto commissario per l'igiene e la sanita', presidente;
    dal direttore generale dell'Istituto, vice presidente;
    da un consigliere di Stato;
    da un consigliere della Corte dei conti;
    da  un  impiegato  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  con
qualifica non inferiore ad ispettore generale;
    da due capi di laboratorio dell'Istituto;
    dal   capo   dei   servizi   amministrativi   e   del   personale
dell'Istituto.
  Fanno parte altresi' del Comitato amministrativo due rappresentanti
del  personale  per  gli  affari previsti dall'art. 146, da nominarsi
all'inizio di ogni biennio con le modalita' ivi indicate.
  Le  funzioni di segretario vengono esercitate da uno dei componenti
del Comitato designato dal direttore generale.