Art. 114. 
 
  Gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano  pericoli
per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti
con ripari collocati alla distanza di  almeno  un  metro  dal  ciglio
superiore dello scavo stesso e cio' aliche all'atto della sospensione
o dell'abbandono dei lavori. 
  Se la zona in cui si trovano gli  scavi  e'  molto  estesa  e  poco
frequentata e'  sufficiente  disporre  nei  luoghi  che  vi  adducono
cartelli ammonitori. 
  Nel caso di cave, quando l'imprenditore non  abbia  adempiuto  alla
norma del precedente comma e la cava sia  tornata  in  disponibilita'
del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa.