Art. 114. Gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e cio' aliche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori. Se la zona in cui si trovano gli scavi e' molto estesa e poco frequentata e' sufficiente disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori. Nel caso di cave, quando l'imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cava sia tornata in disponibilita' del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa.