Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.) 
(Disposizioni in ordine alla circolazione sulle  autostrade  e  sulle
                   strade extraurbane principali) 
  1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche,  nonche'
riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle
zone ad esse adiacenti  o  prospicienti  sono  vietate  tutte  quelle
azioni o situazioni che possono  procurare  pericolo  alla  sicurezza
della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge  al
responsabile di eliminare la situazione di pericolo  e,  in  caso  di
inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo
VI del codice. 
  2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame  per
il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di  concerto  con  il  Ministro  dei
trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica,
in  modo  da  salvaguardare  in  ogni   caso   la   sicurezza   della
circolazione. 
  3. Per ragioni tecniche  o  di  sicurezza,  l'ente  proprietario  o
concessionario puo' sospendere il traffico per tutte le categorie  di
veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada,  ovvero  puo'
stabilire particolari modalita'  di  uso  di  tratti  dell'autostrada
stessa. 
  4. Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del
codice non sono ammessi a circolare  in  autostrada  o  nelle  strade
extraurbane principali se non sono  in  grado,  per  costruzione,  di
sviluppare la velocita' in piano di almeno 80 km/h. Il  Ministro  dei
lavori pubblici puo',  ai  sensi  dell'articolo  142,  comma  2,  del
codice, fissare limiti minimi di velocita'  per  altre  categorie  di
veicoli di cui all'articolo 54 del codice. 
  5. Il servizio  per  la  prevenzione  e  per  l'accertamento  delle
infrazioni alle norme che  regolano  l'uso  delle  autostrade  e'  di
regola espletato dal personale indicato nell'articolo  12,  comma  1,
lettere a) ed f) del codice. Tale servizio e' altresi' espletato  dal
personale  dipendente  della  amministrazione  dello  Stato  indicato
nell'articolo 12, comma 3, del codice. 
  6.  Gli  accertamenti  delle  condizioni  e  dei  limiti   indicati
nell'articolo 175 del codice e nel presente articolo devono di regola
essere  effettuati  all'ingresso   nell'autostrada   e   il   veicolo
considerato non in regola non e'  ammesso  alla  circolazione  su  di
essa. Se l'accertamento e' fatto dopo l'ingresso, il veicolo  non  in
regola deve lasciare l'autostrada alla prima  uscita  dopo  il  luogo
dell'accertamento, sotto la sorveglianza  dell'agente  o  funzionario
accertatore.