Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.)
(Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali)
1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonche'
riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle
zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle
azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza
della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge al
responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di
inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo
VI del codice.
2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per
il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei
trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
in modo da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della
circolazione.
3. Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o
concessionario puo' sospendere il traffico per tutte le categorie di
veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero puo'
stabilire particolari modalita' di uso di tratti dell'autostrada
stessa.
4. Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del
codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade
extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di
sviluppare la velocita' in piano di almeno 80 km/h. Il Ministro dei
lavori pubblici puo', ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del
codice, fissare limiti minimi di velocita' per altre categorie di
veicoli di cui all'articolo 54 del codice.
5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle
infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade e' di
regola espletato dal personale indicato nell'articolo 12, comma 1,
lettere a) ed f) del codice. Tale servizio e' altresi' espletato dal
personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato
nell'articolo 12, comma 3, del codice.
6. Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati
nell'articolo 175 del codice e nel presente articolo devono di regola
essere effettuati all'ingresso nell'autostrada e il veicolo
considerato non in regola non e' ammesso alla circolazione su di
essa. Se l'accertamento e' fatto dopo l'ingresso, il veicolo non in
regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo
dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario
accertatore.