Art. 373 (Art. 176 Cod. Str.) (Pedaggi) 1. Al pagamento del pedaggio, quando esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'ANAS muniti di segni contraddistintivi; b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri; c) le autoambulanze con targa C.R.I.; d) i veicoli con targa V.F.; e) i veicoli con targa G.d.F.; f) i veicoli con targa C.F.S.; g) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento dello specifico servizio al seguito di autocolonne; h) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamita'; i) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'ANAS, della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale. 3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza. 4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente e' tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo piu' assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.