Art. 373 (Art. 176 Cod. Str.)
(Pedaggi)
1. Al pagamento del pedaggio, quando esso e' dovuto, e degli oneri
di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati
solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per
il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario
dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con
Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e
modificazioni.
2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'ANAS
muniti di segni contraddistintivi;
b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di
libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione
di carico all'Arma dei Carabinieri;
c) le autoambulanze con targa C.R.I.;
d) i veicoli con targa V.F.;
e) i veicoli con targa G.d.F.;
f) i veicoli con targa C.F.S.;
g) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso
(autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento dello specifico
servizio al seguito di autocolonne;
h) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e
in occasione di pubbliche calamita';
i) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno,
dell'ANAS, della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero
dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.
3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti
eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura
ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono
corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di
appartenenza.
4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente
e' tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando
nel modo piu' assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.