Art. 227. 
                         Attestati e diplomi 
 
  1. A coloro che  abbiano  superato  tutti  gli  esami  del  secondo
periodo e' rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso. 
  2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo  periodo
e' rilasciato il diploma di danzatore. 
  3. A coloro che abbiano superato  tutti  gli  esami  del  corso  di
perfezionamento e' rilasciato il relativo diploma. 
  4. A coloro che abbiano superato l'esame al termine  del  corso  di
avviamento coreutico e' rilasciato il relativo attestato. 
  5. Il collegio docenti puo' proporre al  Ministero  della  pubblica
istruzione  il  rilascio,  in  via  eccezionale,   del   diploma   di
abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri  che
siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro  arte  in
campo internazionale.