Art. 228 
                              Direttore 
 
  1.  All'Accademia  e'  preposto  un  direttore,   che   sovrintende
all'andamento  didattico,  artistico  e  disciplinare  dell'accademia
stessa. 
  2.  Il  direttore  provvede,  per   quanto   di   sua   competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento  dell'accademia  direttamente  al
Ministero della pubblica istruzione. Egli compila,  annualmente,  una
relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 
  3. Il direttore, sentito il collegio  dei  docenti,  stabilisce  lo
svolgimento dei programmi di insegnamento e l'orario delle lezioni. 
  4.  Il  direttore  designa,  all'inizio  dell'anno  scolastico,  il
docente  chiamato  a  sostituirlo   nelle   funzioni   didattiche   e
disciplinari in caso di assenza o di impedimento. 
  5. Il direttore e' assunto per  pubblico  concorso  per  titoli  ed
esami e deve essere compositore di danza di riconosciuto valore. 
  6. Il posto di direttore non coperto da titolare  e'  affidato  dal
dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo,
ad uno dei docenti  dell'accademia,  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione. 
  7. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire  senza  concorso
il posto di direttore  a  persona  che,  per  opere  compiute  o  per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di  singolare  perizia
nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo  di  prova  la
persona cosi' nominata.