Art. 230 
            Composizione del consiglio di amministrazione 
 
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto: 
a) dal presidente; 
b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; 
c) da  due  rappresentanti  del  dipartimento  della  Presidenza  del
   Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo; 
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro; 
e) dal direttore; 
f) da due rappresentanti del collegio dei docenti. 
  2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parita' di
voti prevale il voto del presidente. 
  3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con  decreto  del
Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni  e  puo'
essere confermato. 
  4.  Le  funzioni  di  tutti   i   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione sono gratuite.