Art. 237. 
                        S o v v e n z i o n i 
 
  1. Per le spese relative al saggio  annuale  ed  alle  assegnazioni
delle borse di studio stabilite in numero  complessivo  di  quindici,
per i tre anni di corso, nonche' per le retribuzioni degli insegnanti
nel corso di perfezionamento sara' provveduto, per ciascun  esercizio
finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  competente  in  materia  di
spettacolo.