Art. 237. S o v v e n z i o n i 1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici, per i tre anni di corso, nonche' per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento sara' provveduto, per ciascun esercizio finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo.