Art. 238. 
Obblighi particolari degli enti pubblici e degli  enti  sovvenzionati
                             dallo Stato 
 
  1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i  quali
promuovano e organizzino spettacoli di danza o  nei  quali  la  danza
abbia particolare rilievo, sono tenuti ad  impiegare,  nei  corpi  di
ballo  o  nei  gruppi  danzatori  o  danzatrici,  con  preferenza,  i
diplomati della Accademia nazionale di danza  o  di  scuole  ad  essa
pareggiate. 
  2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi,  con
facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti  del  diploma  di
istituto d'istruzione secondaria superiore,  agli  istituti  preposti
alla formazione dei docenti di educazione fisica  negli  istituti  di
istruzione secondaria. 
  3. Qualora una scuola per il conseguimento di  detto  titolo  venga
istituita  presso  l'Accademia  di  danza  essa  dovra'   uniformarsi
nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti  di  cui  al
comma 2.