Art. 240. 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti: "E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti: a) cause avanti al tribunale lire 2.000; b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000; c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000. E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600. La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".
Nota all'art. 240: - Il testo vigente dell'art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, recante: "Disposizioni del trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato", come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 3. - E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti: a) cause avanti al tribunale lire 2.000; b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000; c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000. E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600. La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace. Dal pagamento delle tasse di cui ai prcedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonche' quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto. Le tasse stabilite dal presente articolo saranno riscosse mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o sull'originale del ricorso per ingiunzione e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.".