Art. 240.

  1.  Il  primo  e  il  secondo  comma dell'articolo 3 della legge 25
aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti:
  "E'  istituita  una  tassa  per  la  iscrizione a ruolo delle cause
civili, nelle misure seguenti:
    a) cause avanti al tribunale lire 2.000;
    b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
    c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000.
  E'  istituita  per  i  ricorsi  per  ingiunzione  di competenza del
tribunale una tassa nella misura di lire 600.
  La  tassa  di cui al primo e al secondo comma del presente articolo
non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".
 
           Nota all'art. 240:
            - Il testo vigente dell'art.  3  della  legge  25  aprile
          1957,  n.  283,  recante:  "Disposizioni del trattamento di
          quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio
          di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e
          degli avvocati e procuratori dello Stato", come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  3.  -  E'  istituita una tassa per la iscrizione a
          ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:
             a) cause avanti al tribunale lire 2.000;
             b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
             c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000.
            E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di  competenza
          del tribunale una tassa nella misura di lire 600.
            La  tassa di cui al primo e al secondo comma del presente
          articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice  di
          pace.
            Dal  pagamento delle tasse di cui ai prcedenti commi sono
          esentate  le  controversie  in  materia   di   lavoro,   di
          assicurazioni  sociali obbligatorie, di assistenza malattia
          ai  lavoratori,  di  infortuni  sul   lavoro   e   malattie
          professionali,  nonche'  quelle  in materia agraria, che si
          svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale  e
          della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto.
            Le tasse stabilite dal presente articolo saranno riscosse
          mediante   marche   da  bollo  da  apporsi  sulla  nota  di
          iscrizione  a  ruolo  o  sull'originale  del  ricorso   per
          ingiunzione  e  da  annullarsi  a  cura del cancelliere con
          l'applicazione del timbro di ufficio.".