Art. 242.

  1.  L'articolo  20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A,
annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642,  come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 del
Ministero  delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del  21 agosto 1992 ed emanato in
attuazione dell'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 11 luglio
1992,  n.  333,  convertito  dalla  legge  8  agosto 1992, n. 359, e'
sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.
 
           Note all'art. 242:
            - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642,  reca:  "Disciplina
          dell'imposta di bollo.".
            -  Il  D.M.  20  agosto  1992 del Ministero delle finanze
          reca: "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.".
            - Si trascrive il testo dell'art.  10,  comma  6-bis  del
          decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
          risanamento  della finanza pubblica) convertito dalla legge
          8 agosto 1992, n. 359:
            "Art. 10. - (Omissis).
            6-bis.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,   da
          pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  saranno approvate la nuova tariffa
          dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 642, e
          successive modificazioni, nonche' la  nuova  tariffa  delle
          tasse  sulle concessioni governative annessa al decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  641,  e
          successive modificazioni. A tal fine si dovra' tenere conto
          delle  variazioni  di  importo  disposte  con  il  presente
          decreto apportando alle  tariffe  stesse  le  modificazioni
          necessarie  per  inserirvi  le  voci  di imposta o di tassa
          previste in disposizioni diverse  dalle  predette  tariffe,
          per  razionalizzare  i singoli articoli e voci di tariffa e
          per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di  quelli
          compresi   nelle   singole   parti;  nell'attuazione  della
          razionalizzazione  e  degli  accorpamenti  potranno  essere
          apportate  variazioni  ai  singoli  importi,  in misura non
          superiore al 20 per cento  in  aumento,  e  in  misura  non
          superiore  al  40  per cento in diminuzione. Sara' comunque
          assicurato nel complesso un gettito non inferiore a  quello
          previsto  a  seguito  dell'applicazione  delle disposizioni
          dell'art. 9 e dei commi da 1 a 6 del presente articolo.".