Art. 242. 1. L'articolo 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 ed emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.
Note all'art. 242: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, reca: "Disciplina dell'imposta di bollo.". - Il D.M. 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze reca: "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.". - Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 6-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: "Art. 10. - (Omissis). 6-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonche' la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. A tal fine si dovra' tenere conto delle variazioni di importo disposte con il presente decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in aumento, e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sara' comunque assicurato nel complesso un gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 9 e dei commi da 1 a 6 del presente articolo.".