Art. 243.

  1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374
e' abrogato.
 
           Nota all'art. 243:
            -  Il  testo vigente dell'art. 46 della legge 21 novembre
          1991, n.   374 (Istituzione  del  giudice  di  pace),  come
          modificato  del  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
            "Art.  46  (Regime  fiscale).  -  1.   Gli   atti   e   i
          provvedimenti  relativi  alle  cause  ovvero alle attivita'
          conciliative in sede non  contenziosa  il  cui  valore  non
          eccede  la  somma  di  due  milioni  di lire sono esenti da
          imposta di bollo e di registro e da  ogni  spesa,  tassa  o
          diritto di qualsiasi specie e natura.".