Art. 243. 1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e' abrogato.
Nota all'art. 243: - Il testo vigente dell'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato del decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 46 (Regime fiscale). - 1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.".