Art. 291 
 
 
Azioni di  responsabilita'  e  denuncia  di  gravi  irregolarita'  di
            gestione nei confronti di imprese del gruppo 
 
    1. Il curatore,  sia  nel  caso  di  apertura  di  una  procedura
unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, e'
legittimato ad  esercitare  le  azioni  di  responsabilita'  previste
dall'articolo 2497 del codice civile. 
    2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre, nei  confronti
di  amministratori  e  sindaci  delle   societa'   del   gruppo   non
assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale,  la  denuncia
di cui all'articolo 2409 del codice civile. 
 
          Note all'art. 291: 
 
              - Per l'articolo  2497  del  codice  civile  vedi  note
          all'articolo 2 del presente decreto legislativo. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2409  del  codice
          civile: 
              "Art. 2409. Denunzia al tribunale. 
              Se vi e' fondato sospetto che  gli  amministratori,  in
          violazione  dei  loro  doveri,   abbiano   compiuto   gravi
          irregolarita' nella gestione  che  possono  arrecare  danno
          alla societa' o a una o piu' societa' controllate,  i  soci
          che rappresentano il decimo del capitale sociale  o,  nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio,  il  ventesimo  del   capitale   sociale   possono
          denunziare i fatti  al  tribunale  con  ricorso  notificato
          anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere  percentuali
          minori di partecipazione. 
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti, subordinandola, se del caso, alla  prestazione
          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. 
              Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende  per  un
          periodo  determinato   il   procedimento   se   l'assemblea
          sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti  di
          adeguata professionalita', che si  attivano  senza  indugio
          per accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in  caso
          positivo, per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale  sugli
          accertamenti e le attivita' compiute. 
              Se le violazioni denunziate sussistono  ovvero  se  gli
          accertamenti e le attivita' compiute  ai  sensi  del  terzo
          comma risultano insufficienti alla  loro  eliminazione,  il
          tribunale  puo'  disporre   gli   opportuni   provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
          deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
          amministratori ed eventualmente anche i sindaci e  nominare
          un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
          durata. 
              L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione  di
          responsabilita' contro gli amministratori e i  sindaci.  Si
          applica l'ultimo comma dell'articolo 2393. 
              Prima della scadenza del suo incarico  l'amministratore
          giudiziario rende conto al tribunale che  lo  ha  nominato;
          convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina  dei  nuovi
          amministratori e sindaci o per proporre, se  del  caso,  la
          messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
          una procedura concorsuale. 
              I provvedimenti previsti  da  questo  articolo  possono
          essere adottati anche su richiesta del collegio  sindacale,
          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
          ricorso al mercato del capitale di  rischio,  del  pubblico
          ministero; in questi casi le spese per l'ispezione  sono  a
          carico della societa'.".