Art. 292 
 
 
 Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo 
 
    1. I crediti che  la  societa'  o  l'ente  o  la  persona  fisica
esercente l'attivita' di direzione e o coordinamento vanta,  anche  a
seguito di  escussione  di  garanzie,  nei  confronti  delle  imprese
sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste  ultime  vantano
nei confronti dei primi  sulla  base  di  rapporti  di  finanziamento
contratti  dopo  il  deposito  della  domanda  che  ha   dato   luogo
all'apertura della liquidazione  giudiziale  o  nell'anno  anteriore,
sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se
tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore  alla  domanda
che ha dato luogo  all'apertura  della  liquidazione  giudiziale,  si
applica l'articolo 164. 
    2. La disposizione di cui al  comma  1,  primo  periodo,  non  si
applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.