(Trattato-art. 284)
 
                              Art. 284 
 
 
  L'Austria si impegna ad accordare liberta' di  transito  attraverso
il  proprio  territorio,  sulle   vie   meglio   atte   al   transito
internazionale, per ferrovia, corso d'acqua navigabile o canale, alle
persone, merci,  navi  e  galleggianti,  vetture,  vagoni  e  servizi
postali diretti verso i territori  di  una  qualunque  delle  Potenze
alleate e associate, limitrofe o no, o provenienti dai medesimi. 
 
  Le persone, merci, navi e galleggianti, vetture, vagoni  e  servizi
postali non saranno sottoposti ad alcun diritto di  transito,  ne'  a
ritardi o restrizioni inutili,  ed  avranno  diritto  in  Austria  al
trattamento nazionale per tutto quanto concerne tasse,  facilitazioni
e per ogni altro riguardo. 
 
  Le merci in transito saranno esenti da ogni  diritto  di  dogana  o
altro diritto analogo. 
 
  Ogni tassa ad onere che  gravi  il  trasporto  in  transito  dovra'
essere ragionevole,  tenuto  conto  delle  condizioni  del  traffico.
Nessuna  imposta,  facilitazione  o  restrizione  dovra'   dipendere,
direttamente o indirettamente,  dalla  qualita'  del  proprietario  o
dalla nazionalita' della nave o da qualsiasi altro mezzo di trasporto
che sia stato  o  debba  essere  adoperato  in  qualunque  parte  del
percorso totale.