(Trattato-art. 285)
 
                              Art. 285 
 
 
  L'Austria si  impegna  a  non  imporre  e  a  non  mantenere  alcun
sindacato sulle  imprese  di  trasporto,  di  transito  di  andata  e
ritorno, degli emigranti attraverso il proprio  territorio,  salvo  i
provvedimenti  necessari  per  accertare  che  i   viaggiatori   sono
realmente in transito; essa  non  permettera'  ad  una  Compagnia  di
navigazione ne' ad alcun altro  ente,  societa'  o  persona  privata,
interessata al traffico, di partecipare in  alcun  modo  a  qualsiasi
servizio amministrativo ordinato a tal uopo, ne' di esercitare  sopra
di esso una influenza qualsiasi, diretta, o indiretta.