Art. 285 L'Austria si impegna a non imporre e a non mantenere alcun sindacato sulle imprese di trasporto, di transito di andata e ritorno, degli emigranti attraverso il proprio territorio, salvo i provvedimenti necessari per accertare che i viaggiatori sono realmente in transito; essa non permettera' ad una Compagnia di navigazione ne' ad alcun altro ente, societa' o persona privata, interessata al traffico, di partecipare in alcun modo a qualsiasi servizio amministrativo ordinato a tal uopo, ne' di esercitare sopra di esso una influenza qualsiasi, diretta, o indiretta.