(Trattato-art. 286)
 
                              Art. 286 
 
 
  L'Austria  s'impegna  a  non   stabilire   alcuna   distinzione   o
preferenza, diretta o indiretta, per quanto riguarda  i  diritti,  le
tasse e le proibizioni relative alle importazioni nel suo  territorio
o alle esportazioni del medesimo, e, salvo  disposizioni  particolari
contenute nel presente trattato, per quanto riguarda le condizioni  e
il prezzo di trasporto delle merci o delle  persone  dirette  al  suo
territorio,  o  provenienti  dal  medesimo,  in  ragione,  sia  della
frontiera di entrata o di uscita, sia della specie, della  proprieta'
o della  bandiera  dei  mezzi  di  trasporto  adoperati  (compresi  i
trasporti aerei), sia del punto di  partenza  primitivo  o  immediato
della nave o galleggiante, del vagone, dell' aeronave o  altro  mezzo
di  trasporto   della   sua   destinazione   finale   o   intermedia,
dell'itinerario seguito o dei punti di trasbordo, sia del  fatto  che
le merci siano importate o esportate direttamente attraverso un porto
estero austriaco o indirettamente attraverso un porto, sia del  fatto
che le merci siano importate od esportate per terra o per via aerea. 
 
  L'Austria s'impegna, in specie, a non stabilire, in danno dei porti
o delle navi e dei  galleggianti  di  una  delle  Potenze  alleate  e
associate, alcuna soprattassa o  alcun  premio  diretto  o  indiretto
sulla esportazione o sulla importazione  attraverso  i  porti  o  per
mezzo delle navi e dei galleggianti austriaci, o di un'altra potenza,
particolarmente sotto forma di tariffe combinate, e a non  sottoporre
le persone o le merci che passano per un porto o si  servono  di  una
nave o di un galleggiante di una delle Potenze alleate e associate, a
formalita' o a ritardi di alcuna specie, ai quali le dette persone  o
merci non sarebbero sottoposte se passassero per un porto austriaco o
di una Potenza  diversa,  o  si  servissero  di  una  nave  o  di  un
galleggiante austriaco o di una Potenza diversa.