Art. 287 Dovranno esser prese tutte le disposizioni utili, dal punto di vista amministrativo e tecnico, per abbreviare quanto e' possibile la penetrazione delle merci attraverso le frontiere dell'Austria e per assicurare, a partire da queste frontiere, l'avviamento e il trasporto delle merci, senza distinguere se provengano dal territorio delle Potenze alleate e associate, o siano dirette al medesimo, o in transito da quel territorio o verso di esso, nelle stesse condizioni materiali, specialmente dal punto di vista della rapidita' e delle cure durante il percorso, di quelle di cui profitterebbero le merci dello stesso genere viaggianti sul territorio austriaco in condizioni simili di trasporto. In specie il trasporto delle merci deperibili sara' effettuato con prontezza e regolarita', e le formalita' doganali saranno compiute in modo da permettere la prosecuzione diretta del loro trasporto coi treni in coincidenza.