(Trattato-art. 287)
 
                              Art. 287 
 
 
  Dovranno esser prese tutte le  disposizioni  utili,  dal  punto  di
vista amministrativo e tecnico, per abbreviare quanto e' possibile la
penetrazione delle merci attraverso le frontiere dell'Austria  e  per
assicurare,  a  partire  da  queste  frontiere,  l'avviamento  e   il
trasporto delle merci, senza distinguere se provengano dal territorio
delle Potenze alleate e associate, o siano dirette al medesimo, o  in
transito da quel territorio o verso di esso, nelle stesse  condizioni
materiali, specialmente dal punto di vista della  rapidita'  e  delle
cure durante il percorso, di quelle di cui profitterebbero  le  merci
dello stesso genere viaggianti sul territorio austriaco in condizioni
simili di trasporto. 
 
  In specie il trasporto delle merci deperibili sara' effettuato  con
prontezza e regolarita', e le formalita' doganali saranno compiute in
modo da permettere la prosecuzione diretta  del  loro  trasporto  coi
treni in coincidenza.