(Trattato-art. 289)
 
                              Art. 289 
 
 
  L'Austria non potra'  rifiutarsi  di  partecipare  alle  tariffe  o
combinazioni di tariffe che abbiano per scopo di assicurare ai  porti
di una delle Potenze alleate e associate vantaggi analoghi  a  quelli
che avesse concesso ai porti di un'altra Potenza.