(Regolamento-art. 454)
 
                              Art. 454. 
 
 
  Le spese di giustizia da  anticiparsi  dall'erario  dello  Stato  a
norma delle disposizioni vigenti nei procedimenti penali e  civili  e
le spese relative alle inchieste  amministrative  per  gli  infortuni
degli operai sul lavoro e degli infortuni agricoli, sono  pagate  dai
procuratori del registro coi fondi della riscossione, dietro ordini o
decreti spediti dalle autorita' giudiziarie civili o militari,  sulle
note delle spese  conformi  alle  tariffe  in  vigore  e  secondo  il
disposto delle leggi. Tali ordini o decreti devono indicare l'importo
lordo, le ritenute e la somma netta da corrispondersi al creditore. 
 
  Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi  sia  ufficio  del
registro, le spese  di  giustizia  anzidette  possono  essere  pagate
dall'ufficio postale. 
 
  Pero' le spese relative a  procedimenti  per  contravvenzioni  alle
leggi sulle dogane e sulle imposte indirette sono  pagate  coi  fondi
della riscossione dagli agenti di dette amministrazioni. 
 
  Al pagamento delle analoghe spese riflettenti l'amministrazione dei
monopoli industriali provvedono i magazzinieri  di  vendita  mediante
fondi della riscossione ed in mancanza coi fondi loro  provvisti  con
aperture di credito.