(Regolamento-art. 455)
 
                              Art. 455. 
 
 
  I funzionari giudiziari sono responsabili  dei  pagamenti  da  essi
ordinati, e sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno  che  l'erario
venisse a soffrire per gli  errori  o  le  irregolarita'  delle  loro
disposizioni.