(Regolamento-art. 456)
 
                              Art. 456. 
 
 
  La responsabilita' degli uffici postali, riguardo ai pagamenti  per
spese di giustizia da essi eseguiti a  mente  dell'articolo  454  del
presente regolamento, sorge nel caso che essi manchino agli  obblighi
loro imposti dall'art. 94 del regolamento approvato col R. decreto 10
dicembre 1882, n. 1103.