Art. 456. La responsabilita' degli uffici postali, riguardo ai pagamenti per spese di giustizia da essi eseguiti a mente dell'articolo 454 del presente regolamento, sorge nel caso che essi manchino agli obblighi loro imposti dall'art. 94 del regolamento approvato col R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.