(Regolamento-art. 457)
 
                              Art. 457. 
 
 
  I  procuratori  del  registro,  i  contabili  delle  dogane  ed   i
magazzinieri di vendita, esaminano gli ordini e le note  delle  spese
di giustizia col riscontro delle relative  tariffe,  e  quando  nulla
abbiano da osservare, ne fanno  il  pagamento  contro  quietanza  dei
creditori data nel modo prescritto dall'articolo 421  apponendovi  la
loro firma nel modo indicato all'articolo 423. 
 
  Ove rilevino irregolarita' negli ordini, o errori  di  applicazione
della tariffa, sospendono il pagamento e rinviano  gli  ordini  colle
loro osservazioni ai funzionari giudiziari che li hanno spediti. 
 
  Se  questi  persistono  nell'ordine  emanato  i   suddetti   agenti
eseguiscono il pagamento e ne riferiscono all'amministrazione da  cui
dipendono, la quale,  ove  riconosca  sussistenti  gli  errori  o  le
irregolarita' rilevate dagli agenti stessi, provvede a termini  degli
art. 147 e 165 del decreto legislativo 23 dicembre 1865, n. 2701.