(Regolamento-art. 459)
 
                              Art. 459. 
 
 
  Appena  eseguito  il  pagamento,  i  procuratori  del  registro,  i
contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita ne prendono  nota
in apposito registro descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti. 
 
  Gli  ordini  pagati  e  corredati  dei  rispettivi  documenti  sono
descritti in una nota in doppio esemplare, distinta per ogni capitolo
del bilancio a cui  si  riferisce  la  spesa  per  competenza  e  per
residui. 
 
  Un esemplare della nota viene redatto con tutte le indicazioni atte
ad identificare il pagamento eseguito. Nell'altro esemplare,  invece,
la descrizione degli ordini puo' essere sommaria. 
 
  Gli  uffici  postali  debbono  rimettere  gli   ordini   pagati   e
documentati  alla  rispettiva  direzione  compartimentale,  la  quale
provvede come ai precedenti commi. 
 
  Tanto i contabili finanziari quanto  le  direzioni  compartimentali
delle poste  trasmettono  alle  intendenze  le  note  suindicate  coi
relativi ordini entro il giorno dieci del mese successivo a quello in
cui gli ordini furono estinti.