Art. 460. Le intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini e con le cedole di citazione, accertano la regolare applicazione delle disposizioni delle leggi e delle tariffe ed ove rilevino irregolarita' nei pagamenti eliminano le corrispondenti partite dalla nota medesima, quindi la registrano in apposito libro dandovi un numero progressivo; appongono sopra il secondo esemplare l'ordine di rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali. L'ordine di rimborso e' compreso nella fattura del piu' prossimo versamento da farsi per la riscossione di entrate delle rispettive amministrazioni. Il primo esemplare della nota, con i relativi ordini e documenti, e' trattenuto dalle intendenze.