(Regolamento-art. 460)
 
                              Art. 460. 
 
 
  Le intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini  e  con
le cedole di citazione,  accertano  la  regolare  applicazione  delle
disposizioni  delle  leggi  e   delle   tariffe   ed   ove   rilevino
irregolarita' nei pagamenti eliminano le corrispondenti partite dalla
nota medesima, quindi la registrano  in  apposito  libro  dandovi  un
numero progressivo; appongono sopra il secondo esemplare l'ordine  di
rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali. 
 
  L'ordine di rimborso e' compreso nella fattura  del  piu'  prossimo
versamento da farsi per la riscossione di  entrate  delle  rispettive
amministrazioni. 
 
  Il primo esemplare della nota, con i relativi ordini  e  documenti,
e' trattenuto dalle intendenze.