(Codice Penale-art. 529)
                              Art. 529. 
 
                  (Atti e oggetti osceni: nozione) 
 
  Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli  atti  e
gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. 
 
  Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza,  salvo
che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in  vendita,
venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.