(Codice di procedura penale-art. 506)
 
                              Art. 506 
 
         (Casi di giudizio per decreto e poteri del pretore) 
 
  Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili  d'ufficio,
in seguito all'esame degli atti  e  alle  investigazioni  che  reputa
necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda
in misura non  superiore  a  lire  cinquemila,  puo'  pronunciare  la
condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Col decreto  di
condanna il pretore applica la pena, pone a carico del condannato  le
spese  del  procedimento,  e  ordina  occorrendo  la  confisca  o  la
restituzione  delle  cose  sequestrate.  Nei  casi  preveduti   dagli
articoli  196  e  197  del  codice  penale   dichiara   altresi'   la
responsabilita' della persona civilmente obbligata per l'ammenda. 
 
  Puo' anche disporre quando la  legge  lo  consente  la  sospensione
condizionale della  pena,  e  la  non  menzione  della  condanna  nel
certificato penale rilasciato a istanza privata. 
 
  Il procedimento per decreto non e'  ammesso  quando  l'imputato  e'
stato   dichiarato   delinquente   o   contravventore   abituale    o
professionale o delinquente per tendenza e in ogni altro caso in  cui
risulta la possibilita'  di  applicare  all'imputato  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
 
  Se il decreto e' stato pronunciato fuori dei casi consentiti  dalla
legge, il procuratore del Re inizia, prima che sia  sopravvenuta  una
causa estintiva del reato, l'azione  penale  nei  modi  ordinari.  Il
giudice con la sentenza pronuncia anche la revoca del decreto e degli
atti d'esecuzione del medesimo, ordinando in caso di  proscioglimento
la restituzione  delle  somme  pagate,  e  in  caso  di  condanna  la
detrazione della  pena  gia'  eseguita  da  quella  inflitta  con  la
medesima sentenza.