Art. 506 (Casi di giudizio per decreto e poteri del pretore) Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili d'ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda in misura non superiore a lire cinquemila, puo' pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Col decreto di condanna il pretore applica la pena, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina occorrendo la confisca o la restituzione delle cose sequestrate. Nei casi preveduti dagli articoli 196 e 197 del codice penale dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per l'ammenda. Puo' anche disporre quando la legge lo consente la sospensione condizionale della pena, e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando l'imputato e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza e in ogni altro caso in cui risulta la possibilita' di applicare all'imputato una misura di sicurezza detentiva. Se il decreto e' stato pronunciato fuori dei casi consentiti dalla legge, il procuratore del Re inizia, prima che sia sopravvenuta una causa estintiva del reato, l'azione penale nei modi ordinari. Il giudice con la sentenza pronuncia anche la revoca del decreto e degli atti d'esecuzione del medesimo, ordinando in caso di proscioglimento la restituzione delle somme pagate, e in caso di condanna la detrazione della pena gia' eseguita da quella inflitta con la medesima sentenza.