Art. 507 (Requisiti formali del decreto penale. Opposizione) Il decreto di condanna contiene: 1° le generalita' dell'imputato e se ne e' il caso della persona civilmente obbligata per l'ammenda; 2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze; 3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione; 4° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; 5° la data e le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere. Copia del decreto insieme con il precetto menzionato nell'articolo 586 e' notificata all'imputato, e quando ne e' il caso alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, con avvertimento che hanno facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla notificazione. Trascorso questo termine senza che si sia proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.