(Codice di procedura penale-art. 507)
 
                              Art. 507 
 
         (Requisiti formali del decreto penale. Opposizione) 
 
  Il decreto di condanna contiene: 
 
  1° le generalita' dell'imputato e se ne e' il  caso  della  persona
civilmente obbligata per l'ammenda; 
 
  2°  l'enunciazione  del  fatto,  del  titolo  del  reato  e   delle
circostanze; 
 
  3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su  cui
e' fondata la decisione; 
 
  4° il  dispositivo,  con  l'indicazione  degli  articoli  di  legge
applicati; 
 
  5° la data e le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere. 
 
  Copia del decreto insieme con il precetto menzionato  nell'articolo
586 e' notificata all'imputato, e quando ne e' il caso  alla  persona
civilmente  obbligata  per  l'ammenda,  con  avvertimento  che  hanno
facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque  giorni  dalla
notificazione. 
 
  Trascorso questo termine senza che si sia proposta opposizione,  il
decreto diventa senz'altro esecutivo.