Art. 508 (Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati) Il decreto penale, quando e' pronunciato a carico di piu' persone concorrenti nello stesso reato, diviene esecutivo contro quelle fra esse che non hanno proposto opposizione, salvo quanto e' stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 510. Se l'opposizione e' stata proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per l'ammenda, gli effetti di essa si estendono anche a quella fra le dette parti che non fece opposizione.