(Codice di procedura penale-art. 508)
 
                              Art. 508 
 
        (Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati) 
 
  Il decreto penale, quando e' pronunciato a carico di  piu'  persone
concorrenti nello stesso reato, diviene esecutivo contro  quelle  fra
esse che non hanno proposto opposizione, salvo  quanto  e'  stabilito
nell'ultimo capoverso dell'articolo 510. 
 
  Se l'opposizione e' stata proposta dal solo imputato o  dalla  sola
persona civilmente obbligata per l'ammenda, gli effetti  di  essa  si
estendono anche a quella fra le dette parti che non fece opposizione.