Art. 509 (Procedimento relativo all'opposizione) L'opposizione e' proposta dall'interessato personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente a pena d'inammissibilita' i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 197 e 198. Se la dichiarazione d'opposizione e' stata fatta fuori termine o e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o e' priva delle indicazioni prescritte o se queste non sono specifiche, il pretore che ha emesso il decreto di condanna dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, ordina l'esecuzione del decreto, pone a carico del condannato le spese ulteriori e puo' revocare i benefici indicati nel primo capoverso dell'articolo 506. Contro questa ordinanza l'opponente puo' ricorrere per cassazione. Fuori dei casi preveduti dal capoverso precedente, il pretore emette e fa notificare senza ritardo all'opponente il decreto di citazione per il dibattimento, a' termini dell'articolo 409.