(Codice di procedura penale-art. 509)
 
                              Art. 509 
 
               (Procedimento relativo all'opposizione) 
 
  L'opposizione e'  proposta  dall'interessato  personalmente  o  per
mezzo di procuratore speciale. 
 
  Nella  dichiarazione  di  opposizione  deve   essere   chiesto   il
dibattimento  e  devono  essere  indicati   specificamente   a   pena
d'inammissibilita' i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto,
in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 197 e 198. 
 
  Se la dichiarazione d'opposizione e' stata fatta fuori termine o e'
stata proposta da chi non ne  aveva  il  diritto  o  e'  priva  delle
indicazioni prescritte o se queste non sono  specifiche,  il  pretore
che ha  emesso  il  decreto  di  condanna  dichiara,  con  ordinanza,
inammissibile l'opposizione, ordina l'esecuzione del decreto, pone  a
carico del condannato le spese ulteriori e puo' revocare  i  benefici
indicati  nel  primo  capoverso  dell'articolo  506.  Contro   questa
ordinanza l'opponente puo' ricorrere per cassazione. 
 
  Fuori dei casi  preveduti  dal  capoverso  precedente,  il  pretore
emette e fa notificare senza  ritardo  all'opponente  il  decreto  di
citazione per il dibattimento, a' termini dell'articolo 409.