(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 446)
                              Art. 446. 
                      (Rinunzie e transazioni) 

 
  Agli effetti  dell'articolo  2113  del  codice  civile,  quando  la
rinunzia o la transazione avvenga all'estero, i tre mesi richisti dal
secondo comma di detto articolo decorrono dal momento  del  rimpatrio
del  marittimo,  sempre  che  questo  avvenga  entro   l'anno   dalla
cessazione o dalla risoluzione del rapporto  di  arruolamento  ovvero
dalla rinunzia o dalla  transazione,  o  altrimenti  da  tale  iltimo
termine.