Art. 241. (Art. 72 del Testo Unico) MODALITA' PER LE PROVE DI TRAZIONE Le prove di trazione vengono effettuate con il motore nella condizioni indicate nell'art. 239. Le prove sono effettuate su una base di lunghezza adeguata alla velocita' su pista in piano con rivestimento in cemento per le trattrici a ruote gommate e su pista in piano ben livellata in terreno agrario coripatto per le trattrici a cingoli. Quando e' prevista la zavorratura, le prove vanno ripetute con le zavorre previste per la marcia su strada e con quelle previste per l'impiego agricolo. Quale olezzo di frenatura puo' essere impiegato un carro dinamometrico od altro mezzo frenante che assicuri un tiro centrato ed una sufficiente costanza del carico lungo il percorso di prova. Il dispositivo deve consentire una graduale variazione dello sforzo frenante. La linea di trazione deve essere orizzontale.