(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 242)
                 Art. 242. (Art. 72 del Testo Unico) 
                            PROVE A VUOTO 

 
  La velocita' del veicolo per ciascuna marcia nelle prove a vuoto e'
determinata con le modalita' dell'art.  241  in  relazione  al  tempo
impiegato per percorrere  la  base.  Durante  le  prove  si  rilevano
inoltre: 
    a) il regime medio del motore sulla base (giri/min.); 
    b) il numero dei giri compiuto dalle  ruote  motrici,  oppure  il
numero degli sviluppi dei cingoli nel percorrere la base.