(Allegato-art. 128)
 
                              Art. 128. 
 
(Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi
                       di investimento altrui) 
 
  1. Nell'offerta fuori sede e  nella  promozione  e  collocamento  a
distanza  di  servizi  di  investimento  altrui,   gli   intermediari
interessati si organizzano in modo da assicurare  il  rispetto  delle
regole di condotta applicabili al servizio commercializzato. 
 
  2. Nell'offerta fuori sede e  nella  promozione  e  collocamento  a
distanza  di  servizi  di  investimento  altrui,  l'intermediario  e'
responsabile della completezza e dell'accuratezza delle  informazioni
trasmesse al soggetto che presta  il  servizio.  L'intermediario  che
presta il servizio e' responsabile  della  prestazione  dello  stesso
sulla base delle informazioni trasmesse.