ART. 257
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
(articolo 17, commi da 1 a 9, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252; articolo 1, comma 622, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. I fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul
risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i
fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia
direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte
del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita,
gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al
lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate
per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e
delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche, nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi
esenti o comunque non soggetti a imposta e il valore del patrimonio
stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito
prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno
si' assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in
luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla
data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel
periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e'
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza
o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del
risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite,
a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il
risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso
in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato
della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti
che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di
previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione
dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria
della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato
netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di
computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d'imposta
corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di
cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute
previste dall'articolo 48, comma 2, del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti
bancari e postali, le ritenute previste dagli articoli 48, comma 4,
58 e 59, commi 1, 2 e 8, del predetto testo unico.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato
della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a
titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1,
del medesimo decreto, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di
ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla
prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore
attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato
negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi
d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi
capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993,
sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per
cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base
ad apposita contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi
comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua
dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato
decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i
quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei
canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta sostitutiva di cui al primo periodo e' aumentata all'1,50
per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in regime
di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti
individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20 per cento,
applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla
prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi
versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai
fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti,
dalle imprese di assicurazione e dalle societa' e dagli enti
nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito entro il 16
febbraio di ciascun anno. Si applicano gli articoli 3, commi da 1 a 3
e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata
dai fondi pensione con le modalita' e negli ordinari termini previsti
per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti
nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e'
presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri
della societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la
dichiarazione e' presentata rispettivamente dai soggetti istitutori
di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
10. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b),
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista dal comma 1 in
base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e
l'aliquota stabilita dal medesimo comma.