(Testo unico imposte sui redditi-art. 257)
                              ART. 257 
     Regime tributario delle forme pensionistiche complementari 
(articolo 17, commi da 1 a 9, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
     252; articolo 1, comma 622, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 
 
1. I fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura  del  20  per  cento,  che  si  applica  sul
risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. 
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione  definita,  per  i
fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile  1993,  sia
direttamente investito in immobili relativamente alla restante  parte
del patrimonio e per le forme  pensionistiche  complementari  di  cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, in regime di contribuzione definita o di  prestazione  definita,
gestite in via  prevalente  secondo  il  sistema  tecnico-finanziario
della capitalizzazione, il  risultato  si  determina  sottraendo  dal
valore del patrimonio netto al termine di  ciascun  anno  solare,  al
lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate
per il pagamento dei  riscatti,  delle  prestazioni  previdenziali  e
delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi   versati,   delle   somme   ricevute   da   altre   forme
pensionistiche, nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei  redditi
esenti o comunque non soggetti a imposta e il valore  del  patrimonio
stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno  e'  desunto  da  un  apposito
prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno
si' assume il patrimonio alla data di  avvio  del  fondo,  ovvero  in
luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla
data di cessazione del fondo.  Il  risultato  negativo  maturato  nel
periodo  d'imposta,  risultante  dalla  relativa  dichiarazione,   e'
computato in diminuzione del risultato  della  gestione  dei  periodi
d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza
o utilizzato in tutto o  in  parte,  dal  fondo  in  diminuzione  del
risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite,
a partire dal medesimo  periodo  d'imposta  in  cui  e'  maturato  il
risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a  favore  della
linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso
in cui all'atto dello scioglimento del fondo  pensione  il  risultato
della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia  agli  iscritti
che trasferiscono la loro posizione individuale  ad  altra  forma  di
previdenza, complementare o individuale,  un'apposita  certificazione
dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria
della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato
netto maturato nei periodi d'imposta successivi  e  che  consente  di
computare  la  quota  di  partecipazione  alla  forma   pensionistica
complementare   tenendo   conto   anche   del    credito    d'imposta
corrispondente all'11 per cento di tale importo. 
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di
cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le  ritenute
previste dall'articolo 48, comma 2, del testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33, sugli interessi e  altri  proventi  dei  conti  correnti
bancari e postali, le ritenute previste dagli articoli 48,  comma  4,
58 e 59, commi 1, 2 e 8, del predetto testo unico. 
4. I redditi di capitale che non concorrono a  formare  il  risultato
della gestione e sui quali non  e'  stata  applicata  la  ritenuta  a
titolo d'imposta o l'imposta  sostitutiva  sono  soggetti  a  imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con la  stessa  aliquota  della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva. 
5. Per i fondi pensione in regime di  prestazioni  definite,  per  le
forme pensionistiche individuali di cui  all'articolo  13,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,  comma  1,
del medesimo decreto, gestite mediante  convenzioni  con  imprese  di
assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal  valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di
ciascun anno solare, ovvero determinato alla  data  di  accesso  alla
prestazione, diminuito dei contributi versati  nell'anno,  il  valore
attuale della  rendita  stessa  all'inizio  dell'anno.  Il  risultato
negativo  e'  computato  in  riduzione  del  risultato  dei   periodi
d'imposta  successivi,  per  l'intero  importo  che  trova  in   essi
capienza. 
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile  1993,
sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti a  imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella  misura  dello  0,50  per
cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato,  in  base
ad apposita contabilita' separata, secondo i criteri  di  valutazione
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi
comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua
dei valori risultanti dai prospetti  periodici  previsti  dal  citato
decreto. Sul patrimonio riferibile al valore  degli  immobili  per  i
quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei
canoni di locazione ai sensi della legge 9  dicembre  1998,  n.  431,
l'imposta sostitutiva di cui al primo periodo e'  aumentata  all'1,50
per cento. 
7. Le forme pensionistiche  complementari  di  cui  all'articolo  20,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  in  regime
di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il  sistema
tecnico-finanziario  della  ripartizione,  se  costituite  in   conti
individuali  dei  singoli  dipendenti,  sono   soggette   a   imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20 per cento,
applicata sulla differenza, determinata alla  data  di  accesso  alla
prestazione, tra il valore  attuale  della  rendita  e  i  contributi
versati. 
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'  versata  dai
fondi pensione, dai soggetti istitutori  di  fondi  pensione  aperti,
dalle  imprese  di  assicurazione  e  dalle  societa'  e  dagli  enti
nell'ambito del cui patrimonio il fondo e'  costituito  entro  il  16
febbraio di ciascun anno. Si applicano gli articoli 3, commi da 1 a 3
e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e  18
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
9. La dichiarazione relativa all'imposta  sostitutiva  e'  presentata
dai fondi pensione con le modalita' e negli ordinari termini previsti
per la dichiarazione  dei  redditi.  Nel  caso  di  fondi  costituiti
nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti  la  dichiarazione  e'
presentata contestualmente  alla  dichiarazione  dei  redditi  propri
della societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione  aperti  e  di
forme pensionistiche individuali di cui  all'articolo  13,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  la
dichiarazione e' presentata rispettivamente dai  soggetti  istitutori
di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione. 
10. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e  b),
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  concorrono  alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista dal comma 1 in
base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e
l'aliquota stabilita dal medesimo comma.