(Testo unico imposte sui redditi-art. 258)
                              ART. 258 
                Trattamento fiscale delle prestazioni 
(articolo 11, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 6, 6-bis, 6-ter,  7
          e 8, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) 
 
1. La parte imponibile della rendita anticipata di  cui  all'articolo
11, comma 4,  del  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,
determinata  secondo  le  disposizioni   vigenti   nei   periodi   di
maturazione  della  prestazione   pensionistica   complementare,   e'
assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota  del  15
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di  6
punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di
previdenza complementare e' anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di
iscrizione prima del  2007  sono  computati  fino  a  un  massimo  di
quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta'  di  non
avvalersi della tassazione  sostitutiva  di  cui  al  presente  comma
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi;  in
tal  caso  la  rendita  anticipata  e'  assoggettata   a   tassazione
ordinaria. 
2. Le somme  erogate  a  titolo  di  Rendita  integrativa  temporanea
anticipata (RITA) sono imputate, ai  fini  della  determinazione  del
relativo imponibile, prioritariamente agli importi della  prestazione
medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente,
prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al  31  dicembre  2006  e
successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 11, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  si  applicano
anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche
complementari loro destinate. 
4. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate  in  forma  di
capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo  al  netto
della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta. Le
prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di  rendita
vitalizia sono imponibili per il loro ammontare complessivo al  netto
della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta e a
quelli di cui all'articolo 46,  comma  1,  lettera  n).  Sulla  parte
imponibile  delle  prestazioni  pensionistiche  comunque  erogate  e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con  l'aliquota  del  15  per
cento ridotta di una quota pari a 0,30  punti  percentuali  per  ogni
anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di  6
punti percentuali. Nel  caso  di  prestazioni  erogate  in  forma  di
capitale la ritenuta di cui al terzo periodo e' applicata dalla forma
pensionistica a cui risulta  iscritto  il  lavoratore;  nel  caso  di
prestazioni erogate in forma di rendita vitalizia  tale  ritenuta  e'
applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare
comunica ai soggetti che erogano le rendite vitalizie i dati  in  suo
possesso necessari per  il  calcolo  della  parte  delle  prestazioni
corrispondente  ai   redditi   gia'   assoggettati   a   imposta   se
determinabili. 
5. Alle prestazioni in forma  di  rendita  a  durata  definita  o  di
prelievi di cui all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, nonche'  a  quelle  del  comma  3-quinquies,
secondo periodo, del medesimo articolo, si applica il regime  fiscale
previsto dal comma 4 con  riferimento  alle  prestazioni  erogate  in
forma di capitale, anche per quanto attiene  al  soggetto  tenuto  ad
applicare la ritenuta a titolo d'imposta. 
6. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi  dell'articolo
11, comma 3-bis, del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,
sono imponibili per il loro  ammontare  complessivo  al  netto  della
parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati  a  imposta.  Sulla
parte imponibile delle prestazioni pensionistiche  di  cui  al  primo
periodo e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del
20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti  percentuali  per
ogni anno eccedente il quindicesimo anno di  partecipazione  a  forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di  5
punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo e' applicata
dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore. 
7. Gli  aderenti  alle  forme  pensionistiche  complementari  possono
richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata: 
a) in qualsiasi momento, per un  importo  non  superiore  al  75  per
cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito  di  gravissime  situazioni
relative a se', al coniuge  e  ai  figli  per  terapie  e  interventi
straordinari  riconosciuti  dalle  competenti  strutture   pubbliche.
Sull'importo erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  a
imposta, e' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con  l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30  punti  percentuali
per ogni anno eccedente il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a
forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione
di 6 punti percentuali; 
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non  superiore  al
75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i figli, documentato con atto notarile, o  per  la  realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b),  c),
e d), del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa  di  abitazione,
documentati  come  previsto  dalla  normativa  stabilita   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449.
Sull'importo erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  a
imposta, si applica una ritenuta a  titolo  di  imposta  del  23  per
cento; 
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non  superiore  al
30 per cento, per ulteriori  esigenze  degli  aderenti.  Sull'importo
erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati a imposta, si applica
una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; 
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono  applicate  dalla
forma pensionistica che eroga le anticipazioni. 
8. Le somme percepite a  titolo  di  anticipazione  non  possono  mai
eccedere,  complessivamente,  il  75  per  cento   del   totale   dei
versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati  delle  plusvalenze
tempo per tempo  realizzate,  effettuati  alle  forme  pensionistiche
complementari a  decorrere  dal  primo  momento  di  iscrizione  alle
predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta
dell'aderente, in  qualsiasi  momento  anche  mediante  contribuzioni
annuali eccedenti il limite di euro 5.300. Sulle somme  eccedenti  il
predetto limite, corrispondenti alle  anticipazioni  reintegrate,  e'
riconosciuto al contribuente un credito  d'imposta  pari  all'imposta
pagata    al    momento    della    fruizione     dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.