ART. 258
Trattamento fiscale delle prestazioni
(articolo 11, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 6, 6-bis, 6-ter, 7
e 8, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
1. La parte imponibile della rendita anticipata di cui all'articolo
11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di
maturazione della prestazione pensionistica complementare, e'
assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di
previdenza complementare e' anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di
iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di
quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non
avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in
tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione
ordinaria.
2. Le somme erogate a titolo di Rendita integrativa temporanea
anticipata (RITA) sono imputate, ai fini della determinazione del
relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione
medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente,
prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e
successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 11, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si applicano
anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche
complementari loro destinate.
4. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di
capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto
della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta. Le
prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita
vitalizia sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto
della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta e a
quelli di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n). Sulla parte
imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per
cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di
capitale la ritenuta di cui al terzo periodo e' applicata dalla forma
pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di
prestazioni erogate in forma di rendita vitalizia tale ritenuta e'
applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare
comunica ai soggetti che erogano le rendite vitalizie i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni
corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta se
determinabili.
5. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di
prelievi di cui all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, nonche' a quelle del comma 3-quinquies,
secondo periodo, del medesimo articolo, si applica il regime fiscale
previsto dal comma 4 con riferimento alle prestazioni erogate in
forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad
applicare la ritenuta a titolo d'imposta.
6. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi dell'articolo
11, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della
parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta. Sulla
parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo
periodo e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del
20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per
ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5
punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo e' applicata
dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono
richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per
cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni
relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati a
imposta, e' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a
forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione
di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al
75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c),
e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione,
documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati a
imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per
cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al
30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo
erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati a imposta, si applica
una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla
forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai
eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei
versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze
tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche
complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle
predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta
dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni
annuali eccedenti il limite di euro 5.300. Sulle somme eccedenti il
predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e'
riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta
pagata al momento della fruizione dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.