(Testo unico imposte sui redditi-art. 259)
                              ART. 259 
Trattamento fiscale della cessazione dei requisiti di  partecipazione
       e portabilita' nella forma pensionistica complementare 
(articolo 14, commi 4, 5 e 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
     252; articolo 1, comma 156, legge 27 dicembre 2017, n. 205) 
 
1. Sulle  somme  percepite  a  titolo  di  riscatto  della  posizione
individuale relative  alle  fattispecie  previste  dall'articolo  14,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  e'
operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota  del  15  per
cento ridotta di una quota pari a 0,30  punti  percentuali  per  ogni
anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di  6
punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui  all'articolo  258,
comma 4. 
2. In caso di cessazione dei requisiti di  partecipazione  per  cause
diverse da quelle di cui all'articolo 14, commi 2 e  3,  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' previsto  il  riscatto  della
posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali  e  su
tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota
del 23 per cento sul medesimo imponibile  di  cui  all'articolo  258,
comma 4. 
3. Le operazioni di trasferimento delle posizioni  pensionistiche  di
cui all'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano
a favore di forme pensionistiche  disciplinate  dal  citato  decreto.
Sono altresi' esenti da ogni  onere  fiscale  i  trasferimenti  delle
risorse o delle riserve matematiche da un fondo  pensione  o  da  una
forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione  o  ad  altra
forma pensionistica individuale. 
4.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2018,   ai   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  applicano  le  disposizioni
concernenti la deducibilita' dei premi  e  contributi  versati  e  il
regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto  legislativo
5 dicembre 2005, n.  252.  Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, che, alla data del  1°  gennaio  2018,  risultano
iscritti  a  forme  pensionistiche  complementari,  le   disposizioni
concernenti la deducibilita' dei contributi versati e  il  regime  di
tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i
medesimi  soggetti,  relativamente  ai  montanti  delle   prestazioni
accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti.